Art. 3.

      1. All'articolo 806 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se il compromesso è stato certificato da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione devono accertare che il compromesso contenga, anche mediante rinvio a regolamenti già vigenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri e il termine entro il quale il lodo deve essere emanato»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale».